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Decreto sicurezza 2026: la Cassazione segnala

08/06/2026 20:33

avv. Gerolamo Castellucci

Sicurezza sul Lavoro,

La Relazione n. 39/2026 del Massimario analizza il d.l. 23/2026: fermo di prevenzione, annotazione preliminare e nuovi reati.

È uscita la Relazione n. 39/2026 del Massimario. Centoventisei pagine sul d.l. 23/2026 conv. l. 54/2026. 

Più che una ricognizione tecnica, una mappa dei punti di tenuta costituzionale del provvedimento — utile a chiunque operi nel processo penale.
Il problema a monte. Il Massimario fa proprio il rilievo del Comitato per la legislazione del Senato: introdurre per decreto d'urgenza nuove fattispecie incriminatrici e norme processuali confligge con le esigenze di ponderazione che l'iter ordinario garantisce e — richiamando Corte cost. n. 146/2024 — pregiudica la certezza del diritto. Materie eterogenee tenute insieme da una nozione lata di "sicurezza pubblica", senza adeguata motivazione dei presupposti dell'art. 77 Cost.
Il nuovo "fermo di prevenzione". Non serve aver commesso un reato: bastano "elementi di fatto" e i precedenti. La Cassazione segnala che la norma è poco precisa — non è chiaro cosa la polizia debba accertare in quelle dodici ore — e che mancano garanzie essenziali: nessuna previsione del difensore, nessuna copia del verbale all'interessato, nessun controllo del giudice ma solo una comunicazione al pubblico ministero. In gioco la libertà personale e il diritto di riunione, due cardini della Costituzione.
La nuova "annotazione preliminare". Quando un fatto appare commesso in presenza di una causa di giustificazione — pensiamo alla legittima difesa — il nome non finirà nel registro degli indagati, ma in un registro separato. L'obiettivo dichiarato è proteggere chi ha agito legittimamente dallo "stigma" dell'iscrizione. La Cassazione segnala due problemi. Il primo, semantico: "apparente evidenza" è una formula contraddittoria, perché qualcosa è apparente oppure è evidente. Il secondo, più sostanziale: il legislatore, per giustificare la nuova procedura, ammette implicitamente che l'iscrizione produce un pregiudizio — quando l'art. 27 Cost. stabilisce che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Il risultato è una corsia protetta per alcuni indiziati, mentre per tutti gli altri lo stigma resta.
A questi snodi si aggiungono novità che meriterebbero un commento a parte: la nuova disciplina sui coltelli (con l'asimmetria sanzionatoria fra lama lunga e meccanismo a scatto), il furto con destrezza aggravato per chi sottrae cellulari e dispositivi digitali, la rapina di "gruppo organizzato" punita con pene fino a venticinque anni, l'estensione delle perquisizioni in occasione di manifestazioni, il sequestro dei contenuti online.
La Cassazione, con sobrietà istituzionale, indica con chiarezza dove si giocheranno le prossime questioni davanti alla Corte costituzionale.